domenica 6 marzo 2011

Vacanze nel Chianti Classico: il suo vino

 

 

 

Il vino Chianti Classico -

Le regole della D.O.C.G.

Oltre alla zona di produzione, altro requisito fondamentale riguarda la base ampelografica – ovvero i tipi di uva che possono concorrere alla realizzazione di un vino – che prevede una percentuale minima dell’80% di Sangiovese, il vitigno a bacca rossa tipico della zona.
Insieme al Sangiovese possono essere presenti, in una percentuale massima del 20%, altri vitigni a bacca rossa tra quelli autoctoni, come il Canaiolo e il Colorino, e quelli “internazionali”, come il Cabernet Sauvignon e il Merlot, raccomandati e/o autorizzati nella zona di produzione. Tra le principali caratteristiche organolettiche indicate dal disciplinare troviamo il colore rubino che può divenire talvolta, secondo l’origine, intenso e profondo; l’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi; e il sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l. Oltre a questo, il disciplinare impone importanti fattori produttivi: ad esempio, stabilisce che la resa dell’uva a ettaro non può superare i 75 quintali dopo 4 anni dall’impianto e che la resa dell’uva in vino non può essere superiore al 70%, ovvero 52,5 ettolitri di vino per ettaro. Inoltre, stabilisce che le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono avvenire esclusivamente all’interno della zona di produzione e che l’immissione al consumo è consentita dal 1 ottobre successivo alla vendemmia. Per la Riserva è previsto un invecchiamento minimo obbligatorio di 24 mesi, di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia. Anche per quanto riguarda l’etichetta, il disciplinare detta alcune regole che si aggiungono a quanto già stabilito dalle specifiche norme vigenti in materia. In primo luogo, l’etichetta deve riportare l’indicazione “Chianti Classico” con la specifica di “Denominazione di Origine Controllata e Garantita” ed evidenziare l’annata di produzione delle uve. Il nome del vino può identificarsi con quello dell’azienda o di un marchio, oppure può essere un nome di fantasia o l’indicazione del vigneto di provenienza. In ogni caso, non possono essere utilizzati i termini extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio e simili.


Non tutto il vino prodotto in Chianti è Chianti Classico. Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente, infatti, la provenienza da un determinato territorio, ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari perchè un vino possa fregiare della D.O.C.G. Chianti Classico.

Da: http://www.chianticlassico.com/

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